Caffè n. 01 - Recupero dei sottotetti

Tempo di lettura 5 min.
Se sei entrato in questo articolo vuol dire che anche tu hai un vecchio sottotetto da recuperare.

Oggi vi raccontiamo cosa sono i sottotetti, come possono essere recuperati (e resi abitabili) e quali sono le normative che regolano questa materia tanto interessante quanto complicata.

I vantaggi sono molteplici: in alcuni casi crei una casa in uno spazio che prima usavi come ripostiglio mentre in altri puoi allargare la tua abitazione senza dover traslocare, aumentando di superficie (e valore) la tua casa.

Come si recupera un sottotetto?
Per prima cosa dovrai avvalerti di un Architetto abilitato che conosca la materia e abbia già lavorato su progetti simili.

Il professionista, in base anche alle tue esigenze, effettuerà uno studio di fattibilità per capire se il tuo sottotetto è recuperabile o meno, se si potrà demolire la copertura esistente o si dovrà progettare mantenendo la falda esistente.

Fare l'Architetto non vuol dire saper progettare un sottotetto. Quindi attenzione nello scegliere il professionista giusto!

Ed ora, prosegui l'articolo per avere il tuo caffè quotidiano!

recupero sottotetto, ristrutturazione, Milano
Clicca qui per vedere un progetto di recupero sottotetto

In Lombardia vige la Legge Regionale 12/2005, che regola altezza minima a 150 cm, altezza media ponderale a 240 cm e rapporti aeroilluminanti pari a 1/10 della superficie di pavimento

Normativa
Ogni Regione si è dotata negli anni di Leggi che regolano il tema, quindi noi oggi vi racconteremo quello che accade in Lombardia, la Regione dove realizziamo il maggior numero di progetti.

La Regione Lombardia con la Legge Regionale 12/2005 (art. 63-65) ha promosso il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio. Cosa ci dice la Legge?

Questa Legge Regionale permette ai proprietari di sottotetti l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione, nonché ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente permetta ne permetta le modifiche estetiche.

Ci sono però delle regole obbligatorie da seguire per il recupero del tuo sottotetto:

1) Altezza interna > 180 cm:
questo è il nostro punto di partenza. Il nostro sottotetto esistente deve avere un'altezza di colmo pari ad almeno 180 cm. Se avete un sottotetto con un colmo di misura inferiore non si potrà attuare la Legge sul Recupero dei Sottotetti.

2) Altezza minima interna pari a 150 cm:
l'altezza minima abitabile ai fini del calcolo dell'altezza media ponderale non può essere superiore ne inferiore a 150 cm, escludendo ovviamente abbaini o aggetti che per loro natura devono essere più alti di 150 cm.

3) Altezza media ponderale >240 cm:
il nostro sottotetto dovrà avere un'altezza media ponderale di almeno 240 cm per essere considerato abitabile. Attenzione però a non sforare i 250 cm di altezza media! L'ufficio tecnico potrebbe chiedervi un motivo valido per esservi alzati così tanto. Come si calcola l'altezza media? E' un lungo calcolo composto da figure semplici, altezze minime e altezze massime. Di questo non dovete preoccuparvi: esistono gli Architetti e tutti i loro file excel.

4) Rapporto Aeroilluminante (RAI) 1/10:
a livello nazionale il RAI è stabilito per Legge a 1/8 ma nel caso della Lombardia questo è ridotto ad 1/10 rispetto alla superficie di pavimento (superiore a 150 cm). Attenzione a non conteggiare le superfici di scale, arredi fissi o spazi non effettivamente calpestabili!

5) Distanza minima di 10 m tra pareti finestrate:
ultima ma non meno importante la distanza (non derogabile) di 10 m da rispettare tra due pareti finestrate.

Per poter realizzare il tuo nuovo sottotetto il professionista dovrà richiedere un'autorizzazione paesaggistica e successivamente presentare una pratica edilizia (SCIA art. 22 o SCIA art. 23)

Pratiche Edilizie

Se stai quindi pensando di realizzare un progetto per un recupero sottotetto dovrai capire l'iter permissistico da seguire. In primo luogo dovrai capire se il tuo immobile è sottoposto a vincolo paesaggistico. Se la risposta è sì allora dovrai prima richiedere (e ottenere) l'autorizzazione paesaggistica per le modifiche estetiche e solo successivamente potrai presentare la pratica edilizia SCIA (segnalazione certificata inizio attività).

Se invece il tuo immobile non è sottoposto a vincolo paesaggistico sarai soggetto all'esame dell'impatto paesistico: in questo caso si procederà con un art. 55 (parere preliminare facoltativo) e una volta ottenuto il parere positivo potrai presentare la SCIA (segnalazione certificata inizio attività).

Per facilitarti la comprensione ecco qui un piccolo schema riassuntivo:
Tempistiche

Per quanto riguarda le tempistiche indicative ecco qui un po' di numeri utili:

Tempistiche di progettazione: 2-3 mesi
Caso 1: autorizzazione paesaggistica + SCIA= 4-5 mesi
Caso 2: art. 55 + SCIA= 3 mesi

(queste tempistiche sono indicative e basate su autorizzazioni che vengono ottenute senza intoppi).

Ricorda: una volta realizzato il tuo nuovo appartamento questo non potrà essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità.

Eccoci quindi arrivati alla conclusione di questo Caffè dell'Architettura. Se sei interessato a recuperare il tuo sottotetto scrivici una e-mail a info@alicepaleseatelier.com.
Copyright © 2023 • Alice Palese Architetto e Designer P.IVA 11126730966 • Tutti i diritti riservati.
Tutte le immagini presenti all'interno del sito web sono di proprietà e i copyright rimangono sempre di proprietà di chi crea l'opera.